Anche il bollo auto si prescrive. Dal prossimo 31 dicembre molti debiti verranno definitivamente cancellati, ecco chi ne beneficerà.
Generalmente nel mese di dicembre molti automobilisti devono fare i conti con il pagamento del bollo auto. Quest’anno, tuttavia, un’importantissima novità potrebbe far felici coloro che hanno rate non saldate.
Il 31 dicembre 2025, infatti, è una data cruciale per stabilire se le annualità arretrate sono ufficialmente prescritte o meno. Nel caso in cui la prescrizione fosse intervenuta, gli interessati sarebbero definitivamente sollevati dall’obbligo di versamento. Per evitare problemi e sanzioni, è fondamentale conoscere in che modo opera la prescrizione nel settore del bollo auto.
Il bollo auto è un’imposta regionale, che riguarda tutti coloro che possiedono un veicolo registrato presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico). La legge stabilisce per il bollo un termine di prescrizione inferiore rispetto a quello ordinario decennale; l’imposta, infatti, si prescrive in tre anni.
Di conseguenza, decorso tale periodo, la riscossione non può essere più pretesa e qualora non siano state notificate comunicazioni o richieste di pagamento (che interrompono il termine di prescrizione), dopo tre anni il debito viene completamente cancellato.
Di conseguenza, per tutti i pagamenti con scadenze nei mesi del 2025, la prescrizione decorrerà a partire dal 1° gennaio 2026 e il triennio da prendere in considerazione sarà quello 2026/2028. Ma quali sono gli atti che interrompono la prescrizione? A tal fine è valido ogni comunicazione ufficiale (ad esempio, un preavviso di fermo) validamente notificata con raccomandata A/R oppure PEC, perché è dalla notifica che riparte il conto del triennio.
In conclusione, tutti coloro che non hanno ricevuto alcun atto formale entro tre anni, vedranno i debiti relativi al bollo auto estinti a partire dal 1° gennaio 2026. Se, dopo tale data, si riceverà un sollecito di pagamento, potrà essere validamente contestato dal destinatario, perché illegittimo. Il destinatario potrà presentare ricorso in autotutela e ottenere l’annullamento dell’atto da parte del mittente, per estinzione del debito. In alternativa, è possibile presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, entro 60 giorni dalla notifica.
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