Bonus casa al 65%: maggiore efficienza degli immobili grazie al Conto Termico 3.0

Chi ha intenzione di apportare migliorie energetiche alla propria casa, può contare sul Conto Termico 3.0. Ecco i requisiti per richiederlo.

È stata approvata una nuova versione del Conto Termico, grazie allo stanziamento di 900 milioni di euro all’anno. Dal prossimo 25 dicembre la misura sarà attiva e consentirà ai cittadini, alle imprese e alla Pubblica Amministrazione di ottenere un’agevolazione economica per effettuare lavori edilizi rivolti all’efficientamento energetico e alla produzione di energia termica tramite fonti rinnovabili.

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Bonus casa al 65%: maggiore efficienza degli immobili grazie al Conto Termico 3.0 (abruzzo-vivo.it)

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e prevede le regole per l’applicazione dei benefici per i destinatari. Quanto si risparmia con il Conto Termico 3.0 e come vi si accede?

Conto termico 3.0: requisiti e destinatari

Gli attuali bonus casa in vigore consentono di riqualificare gli immobili usufruendo della detrazione IRPEF del 36% per le prime case e del 30% per le altre. Il Conto Termico 3.0, invece, non prevede una differenziazione tra le abitazioni, ma consiste in una somma di ammontare massimo di 15 mila euro, accreditata direttamente sul conto corrente.

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Conto termico 3.0: requisiti e destinatari (abruzzo-vivo.it)

Non sono, inoltre, previste condizioni reddituali o legate alla capienza fiscale. Un’altra caratteristica del beneficio, è il riconoscimento in un’unica soluzione (a differenza della detrazione fiscale che è spalmata in dieci anni). Solo per gli importi più elevati è consentita la rateizzazione, ma in un massimo di cinque rate. Il beneficio economico si richiede presentando istanza al GSE (Gestore dei Servizi Energetici), autonomamente oppure tramite il rivenditore o il progettista.

Ma quali sono i lavori di efficientamento energetico che consentono l’accesso all’agevolazione economica? Innanzitutto, è bene specificare che i lavori devono essere compiuti su edifici già esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliare che hanno un impianto di climatizzazione. Rientrano tra gli interventi:

  • l’isolamento termico di superfici opache, anche con installazione di dispositivi di ventilazione meccanica;
  • la sostituzione di chiusure trasparenti con infissi;
  • l’installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da est-sud-est a ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
  • la trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
  • la sostituzione di meccanismi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze con impianti di illuminazione all’avanguardia;
  • l’installazione di sistemi di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli immobili;
  • l’installazione di colonnine per la ricarica privata di veicoli elettrici, congiunta alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale preesistenti con pompe di calore elettriche;
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, con la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale preesistenti con pompe di calore elettriche.
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